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TESTO UNICO DELLA TARIFFA
PER LE PRESTRAZIONI PROFESSIONALI DEI GEOMETRI
LEGGE 2 MARZO 1949, N. 144
(G.U. 20-4-1949, n. 91-suppl.)
Modificata
ai sensi della
LEGGE 4 GENNAIO 1951, N. 32
(G.U. 8-2-1951, n. 32)
LEGGE 7 OTTOBRE 1957, N. 974
(G.U. 29-10-1957, n. 268)
Con gli
aggiornamenti disposti con:
- decreto ministeriale 25-3-1966;
- decreto ministeriale 1-10-1971;
- decreto ministeriale 16-4-1976;
- decreto ministeriale 4-3-1980;
- decreto ministeriale 16-9-1982;
- decreto ministeriale 7-9-1988, n. 407;
- decreto ministeriale 6-12-1993, n. 596;
- decreto ministeriale 3-9-1997, n. 418.
Capo I - NORME GENERALI
Art. 1 - OGGETTO DELLA TARIFFA
La tariffa
determina gli onorari spettanti al geometra per le prestazioni professionali
stragiudiziali, e si applica alle operazioni ordinarie indicate dagli artt.
16 e 24 del regio decreto 11-2-1929, n. 274 (regolamento per la professione
di geometra), per la attuazione della legge 24-6-1923, n. 1395. Nei casi
previsti dall'art. 21 del regolamento approvato con regio decreto 11-2-1929,
n. 274, e non contemplati nella presente tariffa si applicano le tariffe dei
professionisti nella cui competenza rientrano le prestazioni stesse.
Art. 2 - CIRCOSCRIZIONE
Il geometra
è tenuto ad applicare la presente tariffa vigente ed è soggetto, per quanto
concerne l'applicazione di essa e la liquidazione degli onorari, alla
vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione
opera.
Art. 3 - OBBLIGATORIETÀ
L'applicazione
della tariffa è obbligatoria per tutti i geometri, salvo particolari accordi
riferentesi a prestazioni di carattere continuativo.
Art. 4 - LIQUIDAZIONE DELLE SPECIFICHE
E' facoltà
del geometra e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio la
revisione e liquidazione delle specifiche. La specifica deve essere
accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione, ed occorrendo dai
documenti e chiarimenti idonei alla valutazione e al controllo della
specifica.
Art. 5
La revisione
e la liquidazione delle specifiche sono fatte dal presidente del Collegio, il
quale può entrare anche nel merito della entità del lavoro, delle spese
esposte e del valore intrinseco dell'elaborato, e può valersi altresì
dell'opera di una Commissione nominata dal Consiglio del Collegio.
Il presidente del Collegio comunica al richiedente il risultato della
revisione e liquidazione.
Art. 6
Per ogni
revisione o liquidazione delle specifiche è dovuto al Collegio, oltre il
rimborso delle relative spese, un contributo in ragione del 3 per cento
dell'onorario liquidato, con un minimo pari all'onorario vigente per una
vacazione ordinaria del geometra ed un massimo pari a venti volte il
contributo minimo oltre al rimborso spese. Quando la richiesta è fatta
dall'autorità giudiziaria o da un ente pubblico, le spese sono a carico del
Collegio.
Art. 7 - PROPRIETA' INTELLETTUALE.
IMPIEGO RIPETUTO DELLA STESSA
PRESTAZIONE
La proprietà
intellettuale che spetti al geometra in conformità alle leggi, per l'opera
ideata e gli atti tecnici che la compongono, non è in alcun modo pregiudicata
dall'avvenuto pagamento dei compensi e indennizzi dovutigli.
Il committente non può, senza il consenso del geometra, valersi dell'opera e
degli atti tecnici che lo compongono per uno scopo diverso da quello per cui
furono commessi.
Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella
per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al geometra
spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25 per
cento e non superiore al 50 per cento delle competenze stabilite dalla
tariffa in ragione inversa del numero delle applicazioni oltre alle intere
competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi,
tracciamenti, contratto, direzione dei lavori, liquidazione, ecc.).
Art. 8 - CASI DI INAPPLICABILITA'
I compensi
stabiliti nella presente tariffa per tutte le categorie di prestazioni non si
applicano alle opere di cui il geometra sia l'appaltatore o il fornitore,
qualora il compenso debba intendersi compreso nell'utile dell'appalto o
fornitura.
Art. 9 - ESECUZIONE D'URGENZA
L'assegnazione
di un incarico con carattere d'urgenza dà diritto al geometra ad un maggior
compenso in misura non eccedente il 25 per cento degli onorari, quando
l'urgenza risulti dalla natura stessa della commissione o da pattuizioni
avvenute all'atto della medesima o al momento delle sopravvenute ragioni
d'urgenza e il geometra abbia espletato l'incarico nel termine richiesto.
Il compenso nella misura di cui sopra è ugualmente dovuto nel caso che il
geometra abbia chiesto, prima dello scadere del termine, una proroga per
motivi ritenuti giustificati dal committente.
Art. 10 - INTERRUZIONE DELL'INCARICO
Qualora il
lavoro sia interrotto per recesso del committente, spetta al professionista
il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di
lavoro eseguito.
Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da
giusta causa, spetta a questi il rimborso delle spese fatte e l'onorario
corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al
risultato utile che ne sia derivato al committente.
In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso
del geometra senza giusta causa, i reciproci rapporti saranno regolati dalle
norme del Codice civile.
Art. 11 - INCARICHI COLLEGIALI
Quando
l'incarico è affidato dal committente a più professionisti riuniti in
collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso
risultante dall'applicazione della presente tariffa, se il collegio sia
composto esclusivamente di geometri; se del collegio facciano parte anche
ingegneri o dottori agronomi, a questi professionisti sono dovuti i compensi
delle rispettive tariffe.
Se il geometra è chiamato a collaborare con altro geometra e con un ingegnere
o dottore agronomo a cui è stato affidato l'incarico, in qualità di
condirettore o coadiutore, il compenso dovutogli, oltre al rimborso delle
spese, non può mai essere inferiore a quello risultante dalla applicazione
della presente tariffa in ragione della parte di lavoro eseguita o del tempo
impiegato.
Art. 12 - VARIANTI
Le varianti
ai progetti, se rese necessarie da fatti imprevedibili o se richieste dal
committente, debbono essere retribuite in aggiunta alle competenze per il
progetto originario.
Nello stesso modo debbono essere retribuite le prestazioni per cui si
richiedano diverse e distinte soluzioni di massima o definitive.
Art. 13 - DIRITTI DEL COMMITTENTE
Al
committente spetta, salve particolari pattuizioni, una sola copia di tutti
gli elaborati di cui si compone l'operazione commessa. Il geometra è tenuto a
fornirgli tutti i dati, le notizie e gli atti necessari perché gli sia possibile
di valersi pienamente dell'opera commessa, e non avrà diritto a ulteriori
compensi per tali notizie, dati e atti, se essi possono implicitamente
ritenersi compresi nei compensi esposti nella specifica.
Art. 14 - ANTICIPI
Quando le
operazioni importino un anticipo di spese, il geometra può richiederne il
versamento al committente. In rapporto alla entità e alla durata del lavoro
avrà diritto altresì al pagamento di acconti fino alla concorrenza delle
spese sostenute e al 75 per cento degli onorari spettantigli in base alla
tariffa per la parte di lavoro eseguito.
Nei giudizi arbitrali o peritali il geometra può richiedere il deposito
integrale anticipato delle spese e competenze calcolate in via presuntiva.
Art. 15 - PAGAMENTO A SALDO
Il pagamento
a saldo della specifica deve farsi non oltre il sessantesimo giorno da quello
della sua presentazione. Dopo di che decorrono sulle somme dovute e non
pagate gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca
d'Italia.
Art. 16 - CONTRADDITTORI
Quando una
perizia debba essere discussa in contraddittorio con i tecnici dell'altra
parte o in giudizio arbitrale spetta al geometra un aumento dal 20 per cento
al 30 per cento sugli onorari.
Art. 17 - CONSULTAZIONI
Qualora il
geometra si trovi nella necessità di ricorrere all'opera o al consiglio di
uno specialista per la esecuzione dell'incarico, e ne abbia ottenuta
autorizzazione dal committente, il compenso spettante al professionista
consultato deve essere pagato direttamente dal committente, indipendentemente
dalle competenze del geometra.
Art. 18 - COLLABORATORI
Le spese per
le prestazioni dei collaboratori di concetto sono a carico del geometra
quando l'incarico è retribuito a percentuale o a misura. Esse sono a carico
del committente che vi abbia consentito e vengono calcolate secondo la
tariffa stabilita dall'art. 32 per il geometra, quando l'onorario è
corrisposto a vacazioni.
Capo II DELLE SPECIFICHE NORME PER LA
COMPILAZIONE DELLE SPECIFICHE
Art.
19 - CONTENUTO DELLE SPECIFICHE
La specifica
deve contenere:
a) l'intestazione del professionista;
b) le indicazioni relative al lavoro commesso (norme del committente, oggetto
e data dell'incarico con riferimento ai relativi documenti e alle particolari
clausole o accordi);
c) la nota particolareggiata dei rimborsi e delle indennità contemplate dagli
artt. 1 a 25;
d) il computo dei compensi indicati dagli artt. 28 e 31 quando competono;
e) il calcolo degli onorari determinati in base ai criteri indicati dall'art.
26.
Art.
20 - COMPENSI CHE SONO SEMPRE DOVUTI AL GEOMETRA.
COMPENSI
COMMUTABILI
Agli onorari
per le prestazioni valutate a discrezione, a misura o a percentuale debbono
sempre essere aggiunte:
- le indennità, rimborsi e diritti di cui agli artt. 21 a 25;
- le vacazioni per il tempo occorso nelle operazioni di campagna e nei viaggi
o per interruzioni involontarie a norma degli artt. 28 e 31 e, quando ne
sussistano i motivi, le eventuali percentuali d'aumento previste dalla
tariffa. Agli onorari per le prestazioni valutate a vacazioni (artt. 9 e 32)
devono sempre essere aggiunti:
- le indennità, i rimborsi e diritti di cui agli artt. 21 a 25;
- le vacazioni per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e
interruzioni involontarie nella misura indicata dall'art. 31; e, quando ne
sussistano i motivi:
- i compensi spettanti ai collaboratori di concetto (geometri come dall'art.
18);
- le eventuali percentuali d'aumento previste dalla tariffa.
INDENNITA' E
RIMBORSI
Art.
21 - SPESE DA RIMBORSARE
Indipendentemente
dai criteri di valutazione degli onorari, devono sempre essere rimborsate al
geometra, salvi i particolari accordi col committente, le seguenti spese:
a) spese vive di viaggio e soggiorno e le spese accessorie sostenute dal
professionista, dai collaboratori e dal suo personale di aiuto per il tempo
trascorso fuori residenza;
b) retribuzioni del personale subalterno d'aiuto nelle operazioni di
campagna;
c) spese per provviste di materiali necessari per le operazioni di campagna,
trasporti e facchinaggio;
d) spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le
spese postali, telegrafiche e telefoniche;
e) spese di scritturazione, traduzione, cancelleria, riproduzione di disegni
eccedenti quelle per la copia spettante al committente giusta l'art. 13.
Art.
22
Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate al geometra e ai
suoi collaboratori sulla base della tariffa di seconda classe nelle ferrovie
dello Stato per percorsi fino a 100 chilometri; di prima classe nelle
ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri, nei piroscafi
e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe
immediatamente inferiore per il personale di aiuto.
Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati,
sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo.
Per i percorsi non effettuabili con i veicoli ordinari, spetta al geometra e
ai collaboratori, oltre alle vacazioni di cui all'art. 31, una indennità di
lire 85,16 per ogni chilometro del percorso per l'andata e il ritorno.
Art. 23 - PERCENTUALE SULLE SPESE
Quando il committente non abbia anticipato i fondi per le spese a
sensi dell'art. 14, al geometra compete sull'ammontare di esse l'aumento del
10 per cento.
Art. 24 - DIRITTI DI COPIA
Per il rilascio di copie di atti o disegni, oltre alle spese di
scritturazione e riproduzione di cui alla lettera e) dell'art. 21 spetta al
geometra per diritto di collazione, un compenso in ragione del 42,792 per
cento della spesa stessa. La percentuale è raddoppiata se la richiesta delle
copie avvenga dopo tre anni dalla consegna dell'elaborato.
Art. 25 - INDENNITA' FISSE E DIRITTI
Per la redazione di lettere, cartoline, telegrammi e per ogni
colloquio telefonico relativo all'incarico, è dovuto al geometra un compenso
minimo di lire 196,86, massimo di lire 984,32.
Per giuramento di perizia spetta al geometra un compenso di lire 1.968,64.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ONORARIO
Art. 26 - TERMINE A CUI SI APPLICANO LE
TARIFFE UNITARIE
L'onorario
spettante al geometra per le prestazioni di cui all'art. 2 può essere
valutato:
a) in ragione del tempo impiegato (onorari a vacazione);
b) in ragione della estensione (onorari a misura);
c) in ragione dell'importo dell'opera (onorari a percentuali);
d) in ragione dell'importanza dell'incarico (onorari a discrezione).
Gli onorari spettanti al geometra debbono, di regola, essere valutati a
misura o a percentuale.
Capo III TARIFFA DEGLI ONORARI ONORARI A VACAZIONE
Art. 27 - PRESTAZIONI DA COMPUTARE IN
RAGIONE DEL TEMPO
Si valutano
in ragione del tempo impiegato le prestazioni il cui risultato non può
esprimersi in estensione o in valore, o nelle quali il tempo concorra come
elemento principale della prestazione.
Art. 28
E' sempre
compensato a vacazioni il tempo impiegato nelle operazioni di campagna (vedi
art.31), nei viaggi di andata e ritorno (vedi art.22) e quello trascorso per
cause indipendenti dalla volontà del geometra, anche quando le prestazioni
vengano valutate a misura, a percentuale o a discrezione.
Art. 29
Sono
computati a vacazioni, di regola e quando costituiscono l'oggetto principale
delle prestazioni:
a) i convegni e le consultazioni preliminari orali o scritte anche se
riguardino lavori retribuiti a percentuale, a misura o a discrezione;
b) gli inventari e le consegne dei fabbricati;
c) le determinazioni e verifiche di confini;
d) i rilievi in piante e sezioni dei fabbricati di piccola entità (vedi
art.45) e le riduzioni o gli ingrandimenti di mappe e disegni;
e) i frazionamenti, gli stati di riforma, gli estratti e le misure catastali,
per i quali tuttavia restano fermi i compensi di cui all'art. 37;
f) i rilievi planimetrici e altimetrici, le consegne e riconsegne e bilanci
fino alla estensione di cinque ettari;
g) le operazioni di stima in genere per importi inferiori a lire 200.000;
h) il rilievo e il tracciamento di strade e canali quando il rilievo o il
tracciamento costituisce un incarico a sé stante, e non è determinabile in
superficie;
i) i rilievi planimetrici e altimetrici dei centri abitati fino alla
estensione di cinque ettari;
l) i rilievi e tracciamenti sotterranei, in acqua, per funivie, teleferiche e
simili (vedi artt. 34 e 35);
m) la stima dei danni colonici, salvo il disposto dell'art. 62;
n) la direzione dei lavori di sistemazione, demolizione, sopraelevazione di
fabbricati o dei lavori eseguiti in economia diretta;
o) la direzione dei lavori quando richieda la presenza giornaliera e
prolungata del direttore o del suo sostituto (vedi artt. 56 e 59).
Art. 30 - COMPUTO DELLE VACAZIONI
Le prestazioni
a vacazioni si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni
periodo di un'ora o frazione si calcola una vacazione. Non si possono
chiedere di regola meno di due e più di dieci vacazioni al giorno salvo i
casi di urgenza o la esecuzione di lavori in ore notturne (vedi art. 33).
Art. 31 - ONORARIO INTEGRATIVO A
VACAZIONE
Nei casi
previsti dall'art. 28 (lavori di campagna) quando l'onorario a vacazione è
integrativo di quello a percentuale o a misura o a discrezione, la vacazione
è fissata in ragione di:
- lire 43.500 all'ora per il geometra;
- lire 27.000 all'ora per gli aiutanti di concetto.
Art. 32 - ONORARI PER LAVORI A
VACAZIONI
Nei casi
previsti dall'art. 29, quando l'onorario a vacazioni esclude altre forme di
retribuzione del lavoro tecnico, fermo sempre il rimborso delle spese di cui
agli artt.dal 21 al 25, la vacazione è fissata in ragione di:
- lire 87.000 all'ora per il geometra;
- lire 55.000 all'ora per gli aiutanti di concetto.
Nel computo delle vacazioni, per le prestazioni considerate dal presente
articolo si tiene conto di tutto il tempo impiegato per la esecuzione
dell'incarico, in campagna e in ufficio nonchè del tempo trascorso nei viaggi
e di quello perduto per cause indipendenti dalla volontà del geometra.
Art. 33 - LAVORI NOTTURNI E DISAGIATI
Vedere in
proposito l'art. 1, comma terzo, D.M. 25-3-1966. (Per le operazioni svolte in
condizioni di particolare disagio, le vacazioni di cui agli articoli 31 e 32
della stessa tariffa sono aumentate fino al 50%; restano assorbiti in tale
aumento i compensi previsti dagli articoli 33, 34 e 35 della tariffa.)
Art. 34 - RILIEVI SOTTERRANEI O IN
ACQUA
Vedere in
proposito l'art. 1, comma terzo, D.M. 25-3-1966. (Per le operazioni svolte in
condizioni di particolare disagio, le vacazioni di cui agli articoli 31 e 32
della stessa tariffa sono aumentate fino al 50%; restano assorbiti in tale
aumento i compensi previsti dagli articoli 33, 34 e 35 della tariffa.)
Art. 35 - TELEFERICHE E FUNIVIE
Vedere in
proposito l'art. 1, comma terzo, D.M. 25-3-1966. (Per le operazioni svolte in
condizioni di particolare disagio, le vacazioni di cui agli artt. 31 e 32
della stessa tariffa sono aumentate fino al 50%, restando assorbiti in tale
aumento i compensi previsti dagli artt. 33, 34, 35 della tariffa.)
Art. 36 - CONFERENZE
Per
consultazioni verbali, l'onorario minimo è di lire 656,21.
Art. 37 - TIPI DI FRAZIONAMENTO
Per i tipi
di frazionamento all'onorario a vacazione di cui alla lettera f) dell'art. 29
va aggiunto un compenso di lire 787,46 per ogni nuova particella risultante
dal frazionamento.
ONORARI A MISURA
Art. 38 - PRESTAZIONI DA VALUTARE A
MISURA
Agli onorari
a misura vanno sempre aggiunti il compenso integrativo di cui agli artt. 28 e
31 e i rimborsi di cui agli artt. dal 21 al 25.
Art. 39
Sono
valutati in ragione della estensione gli onorari relativi alle seguenti
prestazioni:
a) operazioni topografiche di rilevamento, altimetriche e planimetriche per
estensioni di oltre cinque ettari;
b) misura dei fondi rustici e urbani;
c) consegne e riconsegne dei beni rustici per estensioni di oltre cinque
ettari, e dei beni urbani, bilanci e inventari.
LAVORI TOPOGRAFICI
Art. 40 - RILIEVI TOPOGRAFICI
Sono
compresi in questa categoria i rilievi planimetrici e altimetrici, sia che
costituiscano incarico a sè stante, sia che si considerino lavoro ausiliario
di altre prestazioni, riguardanti tutte le particolarità del terreno che
interessano lo scopo per cui furono commessi.
Per le estensioni fino a cinque ettari l'onorario sarà computato a tempo.
Per le estensioni superiori oltre alla indennità oraria stabilita per le
operazioni di campagna dagli artt. 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli artt.
dal 21 al 25, gli onorari si determinano in base alla allegata tabella A2.
RILEVI DEI TERRENI
Rilevi nella
scala 1:2000, per ogni ettaro
TABELLA A2
|
Natura del terreno
|
Eidotipo ril.plan. calcolo e
disegno della planimetria
|
Rilievo e disegno altimetrico
per punti
|
id. per curve orizzontali
equidistanti due metri
|
id. equidistanti cinque metri
|
id. equidistanti dieci metri
|
Calcolo delle superfici
|
|
A) Terreni nudi o poco
alberati, con fabbricati isolati, con rade intersezioni di corsi d'acqua,
strade e siepi
|
|
in pianura L.
|
50.200
|
15.070
|
30.130
|
26.230
|
20.070
|
8.020
|
|
in collina L.
|
60.260
|
23.260
|
44.180
|
36.130
|
28.110
|
10.030
|
|
in montagna L.
|
80.340
|
27.390
|
50.210
|
44.180
|
36.130
|
12.030
|
|
B) Terreni paludosi o
frastagliati da piantagioni, corsi d'acqua,strade, febbricati
|
|
in pianura L.
|
70.290
|
23.620
|
40.160
|
34.120
|
30.130
|
10.030
|
|
in collina L.
|
80.340
|
31.620
|
54.210
|
48.210
|
38.150
|
12.030
|
|
in montagna L.
|
100.420
|
40.460
|
68.280
|
56.230
|
46.180
|
14.050
|
|
C) Terreni accidentati o
coperti da boschi, vigneti e frutteti, o difficilmente accessibili
|
|
in pianura L.
|
90.380
|
33.220
|
52.200
|
44.180
|
35.630
|
10.030
|
|
in collina L.
|
100.420
|
41.140
|
66.280
|
56.230
|
46.180
|
12.030
|
|
in montagna L.
|
120.510
|
50.220
|
80.340
|
64.260
|
52.200
|
14.050
|
I compensi
unitari di cui alla prima colonna si sommano con quelli indicati nelle
colonne successive, i quali possono anche applicarsi separatamente alle singole
parti del lavoro eseguito o cumularsi.
Per le equidistanze diverse da quelle contemplate dalla tabella A2 i compensi
si calcolano per interpolazione lineare.
Per i rilievi nella scala 1: 500 le suddette tariffe vengono aumentate del 20
per cento.
Per i rilievi nella scala 1: 1000 le suddette tariffe vengono aumentate del
10 per cento.
Per i rilievi nella scala 1: 5000 le suddette tariffe vengono diminuite del
15 per cento.
Per le estensioni comprese nello stesso perimetro ed eccedenti i 25 ettari, le
suddette tariffe vengono diminuite proporzionalmente come segue:
- superfici da 25 a 50 ettari, dal 0 al 10 per cento;
- superfici da 50 a 100 ettari, dal 10 al 15 per cento;
- superfici da 100 a 150 ettari, dal 15 al 20 per cento;
- superfici oltre 150 ettari, 20 per cento.
Quando il calcolo delle superfici è fatto con mezzi grafici o meccanici il
compenso di cui all'ultima colonna della tabella A2 si riduce a metà.
Per terreni di natura o giacitura varia si applicano alle singole parti del
rilievo le corrispondenti voci della tabella.
Art. 41 - TRIANGOLAZIONI E
POLIGONAZIONI
Le
triangolazioni secondarie e lati rettilinei e le poligonazioni si valutano a
vacazioni o in ragione di lire 18.860 per ogni stazione quando costituiscono operazione
a sè stante e in ragione di lire 13.200 quando costituiscono operazione
sussidiaria di quelle di cui all'articolo precedente, oltre ai compensi di
cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.
Le poligonazioni si valutano a vacazione o in ragione di lire 7.545 per ogni
stazione, oltre ai suddetti compensi.
Art. 42 - RILIEVI DI STRADE E CANALI
Le voci
della colonna prima della tabella A2 possono applicarsi anche al rilievo
planimetrico di zone per la costruzione di strade e canali, al rilievo
altimetrico di strade e canali quando interessi una zona di larghezza quasi
costante, valutando la superficie rilevata in base alla effettiva larghezza
media della zona rilevata, ed applicando alla tariffa un aumento del 25 per
cento.
Oltre all'onorario per il rilievo planimetrico sono dovuti:
- per ogni sezione trasversale larga da metri 10 a metri 50: un compenso
proporzionale da lire 3.770 a lire 7.545;
- per profili longitudinali, un compenso variabile da lire 3.770 a lire 7.545
l'ettometro, a seconda che si operi in pianura, collina, montagna.
Art. 43 - MISURA DEI FONDI RUSTICI
La misura
dei fondi rustici intesa a determinare il perimetro e la superficie degli
apprezzamenti, con la semplice indicazione delle linee di confine e di quelle
naturali di delimitazione, e comprensiva del rilievo, del tipo e del calcolo
della superficie, fermi il rimborso delle spese (artt. dal 21 al 25) e il
compenso orario per le operazioni di campagna (artt. 28 e 31), si compensa
con gli onorari di cui alla allegata tabella B2.
MISURA DEI FONDI RUSTICI
TABELLA B2
|
ESTENSIONE
|
In pianura
|
In collina
|
In montagna
|
|
Fino a 10 ettari per ettaro
L.
|
57.061
|
75.874
|
93.365
|
|
Per 50 ettari per ettaro L.
|
41.084
|
60.256
|
78.160
|
|
Per 100 ettari per ettaro L.
|
29.676
|
48.830
|
67. 312
|
|
Per 150 ettari ed oltre per
ettaro L.
|
25.105
|
32.817
|
62.968
|
Per le
superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare.
La tariffa si applica singolarmente per ogni appezzamento di cui si debba
determinare la superficie.
Per terreni ostacolati dalla vegetazione intersecati da strade, canali, ecc.,
i compensi possono aumentare fino al 30 per cento.
Per terreni frastagliati, scoscesi o mal praticabili i compensi possono
aumentare fino al 50 per cento.
Se non è richiesto il calcolo delle superfici i suddetti compensi si riducono
del 30 per cento.
Se è richiesta la semplice indicazione della superficie senza il tipo, i
suddetti compensi si riducono del 20 per cento.
Se oltre alla rappresentazione dei perimetri è richiesta l'indicazione
grafica dei piantamenti e delle colture, va applicato un aumento del 50 per
cento.
Le operazioni accessorie (pratiche o ricerche catastali, aggiornamenti,
verifiche e rettifiche di confini, relazioni, ecc.) si compensano a parte a vacazione.
Art. 44 - RILIEVI DEI CENTRI ABITATI
Il rilievo
dei centri abitati con la indicazione dei perimetri dei fabbricati, delle
strade e spazi interposti (esclusa la rappresentazione interna delle
fabbriche), viene compensato a vacazioni per superfici fino a cinque ettari
e, per superfici maggiori (fermi i compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28
e 31) in base alla allegata tabella C2.
RILIEVI DEI CENTRI ABITATI
Tabella C2
|
OPERAZIONI
|
IN PIANURA
|
IN COLLINA
|
IN MONTAGNA
|
|
Scala
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1:500
|
1:1000
|
1:2000
|
1:500
|
1:1000
|
1:2000
|
1:500
|
1:1000
|
1:2000
|
|
Rilievi e tipi per ha
|
273.899
|
260.211
|
232.809
|
334.730
|
321.011
|
390.864
|
403.789
|
390.864
|
364.816
|
|
Calcolo superfici per ha
|
68.476
|
65.052
|
58.202
|
83.682
|
80.333
|
97.716
|
100.970
|
97.716
|
91.204
|
Il rilievo
altimetrico dei centri abitati si valuta in ragione del 25 per cento dei
compensi suddetti tanto se eseguito unitamente a quello planimetrico, quanto
separatamente.
Art. 45 - RILIEVO DI FABBRICATI E
DELLE AREE FABBRICABILI
I rilievi
delle piante e sezioni dei fabbricati e delle aree fabbricabili sono
compensati (salvi i compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31) in
ragione delle superfici delle singole piante e sezioni in base alla allegata
tabella D2.
RILIEVO DI FABBRICATI E DELLE AREE
FABBRICABILI
Tabella D2
|
Operazioni
|
Scala fino a
|
|
1:50
|
1:100
|
1:200
|
1:500
|
|
A) Pianta delle aree
fabbricabili:
|
|
Fino a mq. 1000
|
al mq L.;
|
175
|
170
|
160
|
150
|
|
Da mq. 1000 a mq. 5000
|
al mq L.;
|
165
|
160
|
145
|
130
|
|
Da mq. 5000 a mq. 10000
|
al mq L.;
|
135
|
115
|
100
|
80
|
|
Oltre mq. 10000
|
al mq L.;
|
120
|
105
|
90
|
75
|
|
B) Piante, oppure sezioni di
edifici semplici o con disposizione regolare:
|
|
fino a mq 299
|
al mq L.;
|
1.240
|
1.080
|
990
|
580
|
|
da mq 300 fino a mq 599
|
al mq L.;
|
910
|
740
|
580
|
395
|
|
da mq 600 fino a mq 1.000
|
al mq L.;
|
830
|
660
|
510
|
330
|
|
oltre mq 1.000
|
al mq L.;
|
740
|
580
|
410
|
250
|
|
C) Piante, oppure sezioni di
edifici con disposizione e forme irregolari tanto in piano che in
elevazione:
|
|
fino a mq 299
|
al mq L.;
|
1.820
|
1.650
|
1.570
|
1.490
|
|
da mq 300 fino a mq 599
|
al mq L.;
|
1.570
|
1.400
|
1.320
|
1.240
|
|
da mq 600 fino a mq 1.000
|
al mq L.;
|
1.410
|
1.240
|
1.160
|
410
|
|
oltre mq 1.000
|
al mq L.;
|
1.240
|
1.080
|
990
|
330
|
|
D) Per prospetti semplici
|
|
fino a mq 299
|
al mq L.;
|
2.150
|
1.820
|
1.400
|
-
|
|
da mq 300 fino a mq 599
|
al mq L.;
|
1.820
|
1.490
|
1.075
|
-
|
|
da mq 600 fino a mq 1.000
|
al mq L.;
|
1.650
|
1.325
|
990
|
-
|
|
oltre mq 1.000
|
al mq L.;
|
1.490
|
1.160
|
830
|
-
|
|
E) Per prospetti complessi
|
|
fino a mq 299
|
al mq L.;
|
3.140
|
2.560
|
1.980
|
-
|
|
da mq 300 fino a mq 599
|
al mq L.;
|
2.810
|
2.315
|
1.820
|
-
|
|
da mq 600 fino a mq 1.000
|
al mq L.;
|
2.480
|
2.070
|
1.655
|
-
|
|
oltre mq 1.000
|
al mq L.;
|
2.150
|
1.820
|
1.490
|
-
|
Sono a
carico del committente i ponteggi e gli altri mezzi eccezionali per il
rilevamento. Nei rilievi di aree fabbricabili di alto valore, richiedenti la
massima approssimazione, ai compensi suddetti può essere aggiunto un aumento
discrezionale in relazione al valore del terreno.
Art. 46 - LOTTIZZAZIONI
In caso di
lottizzazioni, gli onorari di cui alla lettera a) della tabella D2 possono essere
aumentati dal 20 al 100 per cento, e viene compensato a parte il tracciamento
sul terreno delle linee di progetto.
CONSEGNE, RICONSEGNE DI FONDI RUSTICI
Art. 47 - CONSEGNE, RICONSEGNE,
INVENTARI, BILANCIO
Le
operazioni di consegna o riconsegna dei fondi rustici comprendono i rilievi
di campagna, la compilazione dello stato di consistenza e dell'inventario. I
bilanci comprendono il sommario del consegnato e riconsegnato e il conteggio
del debito o del credito.
Fermi i compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31 gli onorari si
determinano in base alla allegata tabella E2.
CONSEGNE, RICONSEGNE, INVENTARI E
BILANCI
TABELLA E2
|
ESTENSIONI
|
Pianura a cultura
|
Collina a cultura
|
Montagna
|
Vigneti,frutteti,vivai,
boschi di alto fusto
|
|
intensiva
|
estensiva
|
intensiva
|
estensiva
|
|
consegne e inventari
|
bilanci
|
consegne e inventari
|
bilanci
|
consegne e inventari
|
bilanci
|
consegne e inventari
|
bilanci
|
consegne e inventari
|
bilanci
|
consegne e inventari
|
Inv e class. delle piante
|
|
Per ettaro lire
|
|
Da ha 5 a 10
|
9.063
|
5.286
|
4.531
|
2.643
|
10.384
|
5.822
|
5.286
|
2.832
|
11.517
|
6.419
|
12.839
|
9.063
|
|
Per ha 25
|
7.552
|
4.342
|
3.776
|
2.172
|
8.685
|
4.904
|
4.438
|
2.359
|
9.817
|
5.286
|
10.950
|
7.552
|
|
Per ha 50
|
6.231
|
3.588
|
3.116
|
1.794
|
7.174
|
4.153
|
3.682
|
2.171
|
8.307
|
4.342
|
9.251
|
6.231
|
|
Per ha 100
|
5.098
|
3.019
|
2.548
|
1.510
|
5.851
|
3.588
|
3.020
|
1.698
|
6.985
|
3.588
|
7.741
|
5.098
|
|
Per ha 150 e oltre
|
4.152
|
2.643
|
2.077
|
1.322
|
4.721
|
3.209
|
2.455
|
1.510
|
5.852
|
3.019
|
6.419
|
3.723
|
Per
superfici intermedie si calcola per interpolazione lineare
Per superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare.
Ai suddetti onorari devono aggiungersi i compensi a vacazione per le ricerche
di titoli di possesso, diritti, servitù e simili, la redazione di mappe e
tipi.
I compensi suddetti sono comprensivi dell'aumento previsto dall'art. 16 per
il contraddittorio e presuppongono che le consegne e gli inventari vengano
redatti sulla scorta di precedenti consegne.
Quando invece siano impostate ex novo, i compensi potranno essere aumentati
del 30 per cento.
ONORARI A PERCENTUALE
OPERAZIONI DI ESTIMO
Art. 48 - STIMA DEI FONDI RUSTICI E
DELLE AREE FABBRICABILI
Le
operazioni di stima e divisione dei fondi rustici e delle aree fabbricabili
sono compensate in base ad una percentuale del valore stimato, a seconda che
si tratti di:
a) stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell'immobile, dei
calcoli e della relazione motivata;
b) stima sommaria costituita dalla descrizione e relazione sintetica;
c) giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile.
Oltre ai compensi di cui agli artt.da 21 a 25, 28 e 31 sono dovuti gli
onorari da determinarsi in base alla allegata tabella F3.
STIMA DEI FONDI RUSTICI E DELLE AREE
FABBRICABILI
TABELLA F3
|
VALORE STIMATO
|
Stima analitica t = -0,28
|
Stima sommaria t = -0,28
|
Giudizio di stima t = -0,28
|
|
10.000.000
|
2,2641
|
1,0133
|
0,4036
|
|
15.000.000
|
2,0211
|
0,9045
|
0,3602
|
|
20.000.000
|
1,8647
|
0,8345
|
0,3324
|
|
30.000.000
|
1,6645
|
0,7450
|
0,2967
|
|
40.000.000
|
1,5357
|
0,6873
|
0,2737
|
|
50.000.000
|
1,4427
|
0,6457
|
0,2572
|
|
70.000.000
|
1,3130
|
0,5876
|
0,2340
|
|
100.000.000
|
1,1882
|
0,5318
|
0,2118
|
|
150.000.000
|
1,0607
|
0,4747
|
0,1891
|
|
200.000.000
|
0,9786
|
0,4380
|
0,1744
|
|
300.000.000
|
0,8736
|
0,3910
|
0,1557
|
|
400.000.000
|
0,8060
|
0,3607
|
0,1437
|
|
500.000.000
|
0,7571
|
0,3389
|
0,1350
|
|
700.000.000
|
0,6891
|
0,3084
|
0,1228
|
|
1.000.000.000
|
0,6236
|
0,2791
|
0,1111
|
Per valori
intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.
L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione
lineare. Per valori inferiori a L. 100.000 l'onorario può essere valutato a
vacazioni o a discrezione.
Per terreni molto frazionati, di natura e produttività varia, o differenziati
dal tipo locale dei fondi rustici e nei casi di particolare difficoltà di
apprezzamento gli onorari possono essere aumentati fino al 30 per cento.
Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti
dello stesso oggetto, l'onorario dovuto è quello risultante dal cumulo delle
competenze relative ai singoli valori stimati.
I valori di cui si tiene conto per la determinazione dell'onorario sono
quelli risultanti dalla stima, indipendentemente dalle detrazioni che il
perito abbia effettuato per le condizioni speciali dell'immobile.
Quando la stima comprende diversi fondi valutati separatamente, le
percentuali di onorario si applicano ai singoli valori stimati.
I rilievi per gli aggiornamenti delle piante, le verifiche di confini, gli
accertamenti di censi, livelli, legati, usufrutti, ecc. connessi alle
operazioni di stima, devono essere compensati a parte in base alle relative
voci della tariffa.
Art. 49 - MISURA E STIMA DELLE SCORTE
MORTE, DELLA LEGNA E PIANTE
Quando non
formino capitolo di bilancio nelle consegne e riconsegne la misura, gli
inventari e le valutazioni delle scorte morte, legna e piante si compensano
in base al valore stimato, nella seguente misura:
|
Importo di stima fino a L.
50.000 onorario 5,57 %
|
|
|
Importo di stima fino a L.
100.000 onorario 4,10 %
|
|
|
Importo di stima fino a L.
500.000 onorario di 2,79 %
|
con un minimo di lire 3.279
oltre i rimborsi ed i compensi orari di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.
|
|
Importo di stima fino a L.
1.000.000 onorario 2,13 %
|
|
|
Importo di stima fino a L.
5.000.000 ed oltre onorario 1,63 %
|
|
Quando la
prestazione si limita alla sola misura l'onorario è ridotto del 30 per cento.
Per i valori intermedi il compenso è determinato per interpolazione lineare.
Le mercedi degli operai per sondaggi, tagli, formazione degli ammassi e
cumuli sono a carico del committente.
Art. 50 - STIMA DEI DANNI PRODOTTI
DALL'INCENDIO
Gli onorari
per le stime dei danni prodotti dall'incendio ai fabbricati rurali e civili,
mobili, merci, prodotti, attrezzi e macchine nelle perizie fatte in
contraddittorio col perito della società assicuratrice, valgono tanto per il
perito di parte quanto per il terzo perito, e si valutano sull'importo lordo
liquidato, senza tener conto delle deduzioni proporzionali al rapporto fra il
valore della cosa e quello assicurato, e nella seguente misura:
|
Importo di stima fino a L.
50.000 onorario 9,83 %
|
|
|
Importo di stima fino a L.
100.000 onorario 8,18 %
|
|
|
Importo di stima fino a L.
300.000 onorario di 6,88 %
|
con un minimo di lire 4.922
oltre i rimborsi ed i compensi orari di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.
|
|
Importo di stima fino a L.
500.000 onorario 5,57 %
|
|
|
Importo di stima fino a L.
2.500.000 ed oltre onorario 2,96 %
|
|
Per i
fabbricati, ai compensi suddetti deve essere aggiunto l'onorario per la stima
del valore preesistente dell'intero stabile, valutato in base alle
percentuali di cui alla tabella G, quando tale stima sia stata eseguita.
Per i valori intermedi il compenso è determinato per interpolazione lineare.
I suddetti compensi sono comprensivi dell'aumento previsto dell'art.16 per i
contraddittori.
Art. 51 - STIME, INVENTARI E CONSEGNE
DI FABBRICATI
L'onorario
per la stima dei fabbricati si applica al valore stimato, a seconda che si
procede con uno dei seguenti criteri:
a) stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell'immobile, dei
calcoli e della relazione, ed eseguita in base al costo dell'area e della
costruzione oppure in base al reddito o con metodo misto;
b) stima sommaria, costituita dalla descrizione e relazione sintetica;
c) giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile;
e si valuta in aggiunta ai rimborsi e compensi di cui agli artt. da 21 a 25,
28 e 31 in base alla allegata tabella G.
STIME DI FABBRICATI
TABELLA G3
|
VALORE STIMATO
|
Stima analitica t = -0,28
|
Stima sommaria t = -0,28
|
Giudizio di stima t = -0,28
|
|
|
|
|
|
|
10.000.000
|
2,8294
|
1,7132
|
0,6749
|
|
15.000.000
|
2,5257
|
1,5293
|
0,6024
|
|
20.000.000
|
2,3302
|
1,4109
|
0,5558
|
|
30.000.000
|
2,0802
|
1,2595
|
0,4962
|
|
40.000.000
|
1,9192
|
1,1620
|
0,4578
|
|
50.000.000
|
1,8029
|
1,0917
|
0,4300
|
|
70.000.000
|
1,6408
|
0,9935
|
0,3914
|
|
100.000.000
|
1,4849
|
0,8991
|
0,3542
|
|
150.000.000
|
1,3255
|
0,8026
|
0,3162
|
|
200.000.000
|
1,2229
|
0,7405
|
0,2917
|
|
300.000.000
|
1,0917
|
0,6610
|
0,2604
|
|
400.000.000
|
1,0072
|
0,6098
|
0,2402
|
|
500.000.000
|
0,9462
|
0,5729
|
0,2257
|
|
700.000.000
|
0,8611
|
0,5214
|
0,2054
|
|
1.000.000.000
|
0,7793
|
0,4718
|
0,1859
|
Per valori intermedi
l'onorario si determina per interpolazione lineare.
L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione
lineare.
Per importi inferiori a lire 100.000 l'onorario può valutarsi a vacazione o a
discrezione.
Per la stima dei fabbricati da demolire si applica l'onorario stabilito nella
colonna prima della tabella G.
Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti
dello stesso oggetto, l'onorario è quello risultante dal cumulo delle
competenze relative ai singoli valori stimati.
Gli inventari e le consegne dei fabbricati, quando non si tratti di
fabbricati rurali facenti parte della consegna del fondo, si valutano a
vacazioni.
Art. 52 - DIVISIONE PATRIMONIALE
Gli onorari per
le stime relative a divisioni patrimoniali si determinano con le percentuali
stabilite per le singole stime senza tener conto delle eventuali deduzioni o
passività sul valore del patrimonio.
La formazione delle quote eseguite su stime e tipi compilati dallo stesso
perito è compensata col 30 per cento delle competenze suddette riferite al
valore di ogni singolo lotto; se viene effettuata su stime e tipi eseguiti da
altro perito è compensata col 40 per cento dei suddetti valori.
Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per
frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali, misurazioni, computi
metrici e di superficie, produzione di documenti, consultazione, redazione
del progetto divisione, assistenza all'atto notarile, ecc.
Art.
53 - STIME PER ESPROPRIAZIONE
Nelle stime
per espropriazioni l'onorario è determinato in base alle tabelle F3 e G3,
applicando, le percentuali separatamente ai valori della parte espropriata, della
parte residua, (quando debba essere stimata per determinarne il deprezzamento
o il plus- valore derivante dalle nuove opere) delle indennità per scorpori,
frutti pendenti e quanto altro formi titolo d'indennizzo di esproprio.
Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per
frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali e simili.
Art. 54 - PERIZIE PER AFFITTI DI FONDI
RUSTICI E URBANI
L'onorario
nelle perizie per la determinazione del canone d'affitto dei fondi rustici e
urbani è valutato in base alle seguenti percentuali del canone annuo di
locazione:
|
CANONE DI LOCAZIONE
|
FONDI RUSTICI
|
FONDI URBANI
|
|
Fino a L. 50.000
|
L. 11,15% con un minimo di L.
4922
|
L. 7,87% con un minimo L.
3281
|
|
Per L. 100.000
|
L. 10,17%
|
L. 6,89%
|
|
Per L. 200.000
|
L. 9,18%
|
L. 5,90%
|
|
Per L. 500.000
|
L. 6,89%
|
L. 4,92%
|
|
Per L. 2.500.000 e oltre
|
L. 3,93%
|
L. 2,95%
|
Per valori
intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.
COSTRUZIONI CIVILI STRADALI E
IDRAULICHE
Art. 55 - IMPORTO A CUI SI APPLICA
L'ONORARIO
La
percentuale degli onorari per la progettazione, direzione e liquidazione di
costruzioni si applica all'importo risultante dal progetto, lordo da ribassi
e detrazioni, se l'incarico si limiti al progetto; all'importo lordo della
liquidazione dei conti dei lavori di appalto e delle forniture, aumentate
degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di collaudo, e senza le
eventuali detrazioni fatte dal direttore dei lavori o dal collaudatore,
quando le prestazioni comprendono lo svolgimento integrale dell'opera
commessa.
Art. 56 - PRESTAZIONI NELLE
COSTRUZIONI
Agli effetti
di quanto è disposto nell'articolo precedente e nei successivi artt. 57 e 58
lo svolgimento dei lavori di costruzione comprende le seguenti operazioni
tecniche:
Progetto di massima: disegno schematico e preventivo sommario; e per le
costruzioni di strade e canali e, in genere per le opere sviluppate in
lunghezza, anche il tracciato della poligonale di massima e la relazione sul
tracciato scelto.
Progetto esecutivo: disegni quotati in piante, sezioni, profili, calcoli,
relazioni e, per la costruzione di strade, canali ed opere sviluppate in
lunghezza, anche il tracciamento definitivo sul terreno.
Preventivo di spesa: analisi dei prezzi, computo metrico, stima dei lavori da
servire di base alla esecuzione anche in appalto.
Direzione dei lavori: consegna e sorveglianza dei lavori mediante visite
periodiche effettuate quando il direttore, a proprio esclusivo giudizio, lo
ritenga necessario; emanazione di ordini, svolgimento dei particolari
dell'opera, controllo e condotta amministrativa. Nei casi in cui si richieda
la presenza giornaliera e prolungata del direttore si applicano le norme di
cui all'art. 29 lettera o), oppure 59 ultimo comma.
Liquidazione dei lavori: contabilità tecnica, verifica delle misure e
forniture: liquidazione del conto finale. Le controdeduzioni alle riserve
dell'impresa devono essere compensate a parte discrezionalmente.
Art. 57 - CLASSIFICA DELLE COSTRUZIONI
Le
prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti tabelle
H4 e I2 riguardano le seguenti specie di opere:
Categoria I - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici
pubblici per Comuni fino a 10.000 abitanti.
A) Costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie
nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di
ricovero o di piccole industrie.
B) Costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione
dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri
urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in più locali, ad uso
di ricovero e di industrie.
C) Case d'abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani
senza ossatura in cemento armato e ferro, edifici pubblici.
D) Restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati.
E) Impianti di servizi primari.
Categoria II - Costruzioni stradali e idrauliche e lavori di terra.
F) Strade e canali.
G) Strade di collina alta e montagna, che presentino maggiori difficoltà di
studio.
H) Arginature e lavori di terra.
I) Manufatti per opere stradali e idrauliche a sè stanti.
L) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane.
Categoria III - Bonifiche.
M) Bonifiche idrauliche ed irrigazioni a gravità con portata massima di litri
100 al minuto secondo.
N) Bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con
impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i
macchinari). Piccole derivazioni d'acqua di lieve entità.
O) Progetti di bonifica agraria.
Art. 58 - ONORARI PER LE COSTRUZIONI
Ad ognuna
delle suddette categorie di lavori corrispondono i compensi percentuali
stabiliti nella tabella H4.
Per importi intermedi l'onorario si calcola per interpolazione lineare.
Oltre ai suddetti onorari spettano sempre al geometra i rimborsi e i compensi
onorari di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31.
Gli onorari suddetti sono dovuti integralmente quando il geometra adempie
all'incarico e lo svolge dalla fase iniziale (progetto di massima al suo
compimento (liquidazione), anche se sia stata omessa qualcuna delle
operazioni indicate nell'art. 56, purchè non rappresenti un valore superiore
a 0,20 nella tabella I2.
Art. 59 - PRESTAZIONI PARZIALI.
AGGIORNAMENTO DI PROGETTI
Quando
l'incarico non riguarda l'intero svolgimento dell'opera, ma si limita ad
alcune delle operazioni indicate dall'art. 56, l'onorario risultante dalla
tabella H4 sarà moltiplicato per le aliquote corrispondenti a tali
prestazioni indicate nella allegata tabella I2 e aumentato del 25 per cento;
avvertendo che le aliquote previste nella colonna "aggiornamenti di
progetti" vanno applicate come percentuali delle aliquote a lato.
La aliquota del progetto esecutivo va sempre sommata con quella del progetto
di massima e del preventivo sommario, anche se il progetto di massima non sia
stato richiesto.
I progetti di riparto delle spese consorziali si compensano con l'aliquota del
4,92 per cento sull'importo da ripartire.
L'aliquota per la direzione dei lavori, salvo quanto è disposto dall'art. 29,
lettera o) può essere aumentata fino al 40 per cento quando manchi il
personale di assistenza per conto del committente.
ONORARI A DISCREZIONE
Art. 60 - PRESTAZIONI DA VALUTARE A
DISCREZIONE
Si valutano
a discrezione le prestazioni che non si possono riferire ad entità o a valori
e in cui l'elemento tempo ha carattere secondario.
L'onorario è calcolato tenendo conto della importanza, delle difficoltà e
dell'esito dell'incarico ed infine del tempo occorso, fermo restando il
diritto al compenso integrativo per i lavori di campagna di cui agli artt. 28
e 31 e ai rimborsi di cui agli artt. 21 a 25.
Sono valutati a discrezione:
a) liquidazione dei danni della grandine e dell'incendio nei fondi rustici;
b) consulenze, pareri e giudizi tecnico-legali, ispezioni, inchieste, memorie
e relazioni peritali;
c) assistenza tecnica nelle vertenze, nei contratti e relativi studi, giudizi
arbitrali, concordi, transazioni;
d) memorie e perizie stragiudiziali in materia di responsabilità civile e
penale;
e) denunce per successioni;
f) convenzioni per servitù prediali, diritti d'acqua e simili; g) giudizi
tecnici e prestazioni nelle operazioni di vendita, permuta e simili;
h) opere di consolidamento di terreni e fabbriche;
i) operazioni di collaudo, prove, assaggi;
l) operazioni non previste dalla presente tariffa, ma che rientrano nel campo
di attività propria del geometra.
Art. 61
Quando alle
prestazioni da valutarsi discrezionalmente siano connesse operazioni
contemplate dalla presente tariffa fra quelle da valutarsi a tempo, a misura
o a percentuale, il compenso discrezionale è integrato dai compensi
risultanti dall'applicazione della tariffa per le operazioni sussidiarie
suddette.
Art. 62 - STIMA DEI DANNI DELLA
GRANDINE E DELL'INCENDIO DI SCORTE
Gli onorari
per la stima dei danni prodotti da grandine e da incendio di scorte si
valutano a discrezione con un minimo di lire 6.562 e con gli aumenti previsti
nel caso di contraddittori (art. 16), ed i rimborsi e indennizzi di cui agli
artt. da 21 a 25, 28 e 31.
Stima dei danni colonici
Gli onorari per la stima dei danni colonici si valutano analogamente con un
minimo di lire 6.562 (vedi art. 29, lettera m).
PRESTAZIONI VARIE
Art. 63 - STIMA DELLE ACQUE IRRIGUE
Nella stima
delle acque irrigue, l'onorario può essere stabilito, secondo la importanza e
le difficoltà a vacazioni o a discrezione, fermi i rimborsi e i compensi
orari di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.
Art. 64 - FUNZIONI CONTABILI E
AMMINISTRATIVE DI CASE E BENI RUSTICI.
CURATELE DI AZIENDE AGRARIE
In mancanza
di speciali accordi fra le parti, la retribuzione del geometra, quando sia
amministratore delle aziende immobiliari, è stabilita in base alle percentuali
del reddito lordo spettante al proprietario, comprensivo di ogni forma di
proventi, nella misura indicata nella allegata tabella L2.
FUNZIONI CONTABILI E AMMINISTRATIVE
Tabella L2
|
REDDITO DELL'AZIENDA
|
FONDI RUSTICI
|
CASE ABITAZIONE
|
|
AMMINISTRAZIONE
|
CURATELA
|
|
Conduzione diretta
|
A mezzadria
|
In affitto
|
Conduzione diretta
|
A mezzadria
|
In affitto
|
Amministrazione
|
Curatele
|
|
Fino a L. 5.000.000 % L
|
5,83
|
8,14
|
2,70
|
6,98
|
10,48
|
4,27
|
8,54
|
9,70
|
|
Da L. 5.000.001 a
L.10.000.000 % L
|
4,53
|
6,33
|
2,09
|
5,4
|
8,11
|
3,32
|
6,64
|
7,58
|
|
Da L. 10.000.001 a L.
50.000.000 % L
|
4,08
|
5,71
|
1,88
|
4,84
|
7,27
|
2,98
|
5,95
|
6,79
|
|
Da L. 50.000.001 a L.
100.000.000 % L
|
3,05
|
4,27
|
1,41
|
3,63
|
5,43
|
2,23
|
4,46
|
5,09
|
|
Da L. 100.000.001 e oltre % L
|
2,60
|
3,68
|
1,22
|
3,12
|
4,63
|
1,94
|
3,85
|
4,34
|
A tali
onorari va aggiunto soltanto il rimborso delle spese vive.
Dai compensi si intendono escluse le eventuali prestazioni tecniche, che
dovranno essere compensate a parte a norma di tariffa.
Le modalità per il pagamento dell'onorario e dei rimborsi sono oggetto di
apposita convenzione; altrimenti il pagamento è corrisposto mediante anticipi
trimestrali sui 3/4 del reddito certo, e il saldo a chiusura dei conti annuali.
Quando, con l'amministrazione delle aziende rurali, si richieda anche la
tenuta dei conti colonici, l'onorario è aumentato del 30 per cento.
Quando, per cause estranee all'andamento dell'amministrazione immobiliare
(danni, riduzioni dei prezzi, ecc.) il reddito subisca forti contrazioni,
l'onorario è determinato in base al reddito medio dell'ultimo triennio.
Art. 65 - PRESTAZIONI PER
COMPRAVENDITE, AFFITTI E COLONIE PARZIARIE
L'onorario per
le prestazioni relative a compravendite, affitti di immobili e contratti di
colonia parziaria, si determina nelle seguenti percentuali dell'importo della
compravendita; del cumulo dei canoni annui negli affitti secondo la seguente
tabella.
|
IMPORTI
|
COMPRAVENDITE
|
AFFITTI E COLONIE
|
|
Fino a L. 5.000.000
|
2,72 %
|
2,04 %
|
|
L. 50.000.000
|
2,57 %
|
1,90 %
|
|
L. 100.000.000
|
2,40 %
|
1,75 %
|
|
L. 200.000.000
|
2,05 %
|
1,45 %
|
Le eventuali
prestazioni tecniche dipendenti dalla stipulazione dei contratti si
compensano a parte a base di tariffa.
CONTABILITA' DEI LAVORI
Tabella M2
|
IMPORTO DELL'OPERA
|
ONORARIO PER OGNI 100 LIRE DI
OPERE CONTABILIZZATE
|
|
Fino a L. 10.000.000
|
2,89
|
|
Sul di più fino a L.
20.000.000
|
2,35
|
|
Sul di più fino a L.
50.000.000
|
1,74
|
|
Sul di più fino a L.
100.000.000
|
1,23
|
|
Sul di più oltre L.
100.000.000
|
1,04
|
|
Gli onorari di cui alla
presente tabella, se riferiti a lavori di ripristino, trasformazione,
ampliamenti e manutenzione, sono maggiorati come appresso:
|
|
a) per riparazioni e
trasformazioni
|
del 20 %
|
|
b) per aggiunte e ampliamenti
|
del 10 %
|
|
c) per ordinaria
amministrazione
|
del 60 %
|
COLLAUDO OPERE DI TERZI PER OGNI L.100
DI IMPORTO
Tabella N
|
IMPORTO O VALORE DELL'OPERA
|
A
|
B
|
|
Collaudo ed esame atti
contabili
t = - 0,22
|
Collaudo ecc., con riparto
spese fra condomini, coutenti ecc.
t = - 0,20
|
|
10.000.000
|
0,4508
|
0,7303
|
|
15.000.000
|
0,4124
|
0,6734
|
|
20.000.000
|
0,3871
|
0,6358
|
|
30.000.000
|
0,3540
|
0,5862
|
|
40.000.000
|
0,3323
|
0,5535
|
|
50.000.000
|
0,3164
|
0,5293
|
|
70.000.000
|
0,2938
|
0,4949
|
|
100.000.000
|
0,2717
|
0,4608
|
|
150.000.000
|
0,2485
|
0,4249
|
|
200.000.000
|
0,2332
|
0,4011
|
|
300.000.000
|
0,2133
|
0,3699
|
|
400.000.000
|
0,2002
|
0,3492
|
|
500.000.000
|
0,1907
|
0,3340
|
|
700.000.000
|
0,1770
|
0,3122
|
|
1.000.000.000
|
0,1637
|
0,2907
|
Per valori intermedi
l'onorario si determina per interpolazione lineare.
COSTRUZIONI
(Ogni lettera corrisponde ad una delle specie
di costruzioni indicate nell'art. 57 della tariffa)
Tabella H4
|
IMPORTO DELL'OPERA
|
CATEGORIA
I COSTRUZIONI RURALI, CIVILI
E INDUSTRIALI
|
CATEGOA II
COSTR. STRADALI, IDRAULICHE E
LAVORI DI TERRA
|
CATEGORIA III
IDRAULICHE E LAVORI A TERRA
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
L
|
M
|
N
|
O
|
|
t =-0,20
|
t =-0,20
|
t =-0,20
|
t =-0,20
|
t =-0,20
|
t =-0,25
|
t =-0,25
|
t =-0,25
|
t =-0,25
|
t =-0,23
|
t =-0,23
|
t =-0,32
|
t =-0,28
|
|
10.000.000
|
8,2615
|
10,8404
|
11,7305
|
16,2493
|
17,4237
|
7,7666
|
11,6499
|
9,6212
|
12,1199
|
9,4127
|
10,4092
|
12,1232
|
9,4232
|
|
15.000.000
|
7,6180
|
9,9961
|
10,8168
|
14,9836
|
16,0666
|
7,0179
|
10,5269
|
8,6937
|
10,9516
|
8,5746
|
9,1426
|
10,6480
|
8,4119
|
|
20.000.000
|
7,1921
|
9,4372
|
10,2120
|
14,1458
|
15,1682
|
6,5309
|
9,7964
|
8,0904
|
10,1916
|
8,0256
|
8,3385
|
9,7116
|
7,7609
|
|
30.000.000
|
6,6319
|
8,7021
|
9,4166
|
13,0440
|
13,9867
|
5,9013
|
8,8520
|
7,3105
|
9,2092
|
7,3110
|
7,3238
|
8,5298
|
6,9279
|
|
40.000.000
|
6,2611
|
8,2155
|
8,8901
|
12,3156
|
13,2047
|
5,4918
|
8,2378
|
6,8032
|
8,5701
|
6,8429
|
6,6797
|
7,7796
|
6,3918
|
|
50.000.000
|
5,9878
|
7,8569
|
8,5020
|
11,7771
|
12,6284
|
5,1938
|
7,7908
|
6,4341
|
8,1051
|
6,5006
|
6,2194
|
7,2435
|
6,0046
|
|
70.000.000
|
5,5981
|
7,3456
|
7,9487
|
11,0107
|
11,8065
|
4,7748
|
7,1622
|
5,9150
|
7,4512
|
6,0165
|
5,5845
|
6,5041
|
5,4648
|
|
100.000.000
|
5,2127
|
6,8399
|
7,4014
|
10,2526
|
10,9936
|
4,3675
|
6,5512
|
5,4104
|
6,8155
|
5,5426
|
4,9821
|
5,8025
|
4,9454
|
|
150.000.000
|
4,8066
|
6,3071
|
6,8249
|
9,4540
|
10,1373
|
3,9465
|
5,9197
|
4,8888
|
6,1585
|
5,0491
|
4,3759
|
5,0965
|
4,4146
|
|
200.000.000
|
4,5379
|
5,9544
|
6,4433
|
8,9254
|
9,5705
|
3,6726
|
5,5089
|
4,5496
|
5,7312
|
4,7258
|
3,9910
|
4,6482
|
4,0730
|
|
300.000.000
|
4,1844
|
5,4906
|
5,9414
|
8,2302
|
8,8250
|
3,3186
|
4,9779
|
4,1110
|
5,1787
|
4,3051
|
3,5054
|
4,0826
|
3,6358
|
|
400.000.000
|
3,9505
|
5,1836
|
5,6092
|
7,7700
|
8,3316
|
3,0883
|
4,6324
|
3,8257
|
4,8193
|
4,0294
|
3,1971
|
3,7236
|
3,3545
|
|
500.000.000
|
3,7780
|
4,9574
|
5,3644
|
7,4309
|
7,9680
|
2,9207
|
4,3811
|
3,6182
|
4,5578
|
3,8278
|
2,9768
|
3,4670
|
3,1513
|
|
700.000.000
|
3,5322
|
4,6318
|
5,0153
|
6,9473
|
7,4494
|
2,6851
|
4,0276
|
3,3262
|
4,1901
|
3,5428
|
2,6729
|
3,1131
|
2,8679
|
|
1.000.000.000
|
3,2890
|
4,3157
|
4,6700
|
6,4689
|
6,9365
|
2,4560
|
3,6840
|
3,0425
|
3,8327
|
3,2637
|
2,3846
|
2,7773
|
2,5954
|
Per valori intermedi l'onorario si determina
per interpolazione lineare.
TABELLA DELLE PARZIALIZZAZIONI
Tabella I2
|
PRESTAZIONI PARZIALI
|
CATEGORIA I
|
CATEGORIA II
|
CATEGORIA III
|
AGGIORNAM.
DI
PROGETTO
|
|
COSTRUZ. RURALI, CIVILI E
INDUSTRIALI
|
COSTR. STRADALI, IDRAUL. E
LAVORI TERRA
|
BONIFICHE
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
L
|
M
|
N
|
O
|
-
|
|
a) Progetto di massima
|
0,13*
|
0,13*
|
0,13*
|
0,10*
|
0,16*
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,06
|
0,07
|
0,06
|
0,06
|
0,10
|
-
|
|
b) Preventivo sommario
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,03
|
0,03
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,04
|
0,04
|
0,02
|
0,02
|
0,03
|
-
|
|
c) Progetto esecutivo
|
0,28
|
0,28
|
0,28
|
0,20
|
0,25
|
0,27
|
0,27
|
0,27
|
0,24
|
0,23
|
0,19
|
0,19
|
0,22
|
0,40
|
|
d) Preventivo particolareg
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,10
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,06
|
0,10
|
0,06
|
0,06
|
0,10
|
0,20
|
|
e) Particolari costruttivi
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,10
|
0,08
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,15
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,04
|
0,10
|
|
f) Capitolati e contratti
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,08
|
0,10
|
|
g) Direzione lavori
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,34
|
0,22
|
0,24
|
0,24
|
0,24
|
0,24
|
0,24
|
0,30
|
0,30
|
0,24
|
-
|
|
i) Liquidazione dei lavori
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,05
|
0,07
|
0,07
|
0,06
|
0,06
|
0,07
|
0,07
|
0,12
|
0,13
|
-
|
|
TOTALE
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
-
|
(*) Progetti di massima e planivolumetrici di
utilizzazione delle aree di lottizzazione relativamente alle lettere A, B, C,
D, ed E.
...........................

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